Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense
Articolo 1. Oggetto e Finalità
1.1. Il presente Regolamento, deliberato dall’Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’Articolo 5 dello Statuto, disciplina i requisiti per l’ammissione e il mantenimento della qualifica di Socio dell’Associazione ONIF, le procedure di verifica periodica, le modalità di versamento delle quote associative e le conseguenze derivanti dal venir meno dei requisiti o dalla morosità, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto.
Articolo 2. Requisiti per l’Ammissione
2.1. L’ammissione alla qualifica di Socio è subordinata al possesso di tutti i requisiti indicati in “Requisiti A” oppure di tutti i requisiti indicati in “Requisiti B”.
2.2. Requisiti A
2.2.1. essere iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) o all’Albo dei Periti presso un Tribunale della Repubblica, in una categoria attinente all’Informatica;
2.2.2. svolgere attivamente il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), perito o consulente tecnico di parte in ambito informatico forense;
2.2.3. essere titolare di Partita IVA (personale o societaria) con codice ATECO attinente ai servizi informatici ovvero all’attività professionale ordinistica o tecnico-professionale esercitata, purché l’attività concretamente svolta sia riconducibile all’informatica forense, o essere lavoratore dipendente di una società operante nel settore dell’informatica;
2.2.4. utilizzare un dominio internet e un indirizzo di posta elettronica professionale (sia essa personale se libero professionista o aziendale se l’attività è svolta nell’ambito dell’attività di un ente con personalità giuridica) per la propria attività;
2.2.5. indicare l’attività di consulente informatico forense sui propri profili pubblici professionali (tra cui, a titolo esemplificativo, il sito web e il profilo LinkedIn);
2.2.6. aver maturato un minimo di 10 (dieci) incarichi professionali nell’ultimo anno solare, documentabili mediante autodichiarazione e soggetti a verifica. Per incarico si intende un mandato ricevuto quale CTU, perito, ausiliario del CTU/perito, CTP, o un incarico specifico assegnato dal datore di lavoro se dipendente.
2.3. Requisiti B
2.3.1. essere in possesso di titolo di studio minimo di Diploma di scuola secondaria superiore oppure di certificazioni tecniche riconosciute nel settore dell’informatica forense (es. GIAC, IISFA, o altre equivalenti);
2.3.2. svolgere attivamente il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o perito o consulente tecnico di parte in ambito informatico forense o comunque attività tipicamente riconducibile all’ambito dell’informatica forense come dipendente di azienda anche non finalizzata all’uso giudiziario;
2.3.3. essere titolare di Partita IVA (personale o societaria) con codice ATECO attinente ai servizi informatici ovvero all’attività professionale ordinistica o tecnico-professionale esercitata, purché l’attività concretamente svolta sia riconducibile all’informatica forense, o essere lavoratore dipendente di una società operante nel settore dell’informatica;
2.3.4. utilizzare un dominio internet e un indirizzo di posta elettronica professionale (sia essa personale se libero professionista o aziendale se l’attività è svolta nell’ambito dell’attività di un ente con personalità giuridica) per la propria attività;
2.3.5. indicare l’attività di consulente informatico forense sui propri profili pubblici professionali (tra cui, a titolo esemplificativo, il sito web e il profilo LinkedIn);
2.3.6. aver maturato un minimo di 10 (dieci) incarichi professionali nell’ultimo anno solare, documentabili mediante autodichiarazione e soggetti a verifica. Per incarico si intende un mandato ricevuto quale CTU, perito, ausiliario del CTU/perito, CTP, o un incarico specifico assegnato dal datore di lavoro se dipendente.
2.4. Ai fini dei requisiti di cui ai punti 2.2.6 e 2.3.6, il Direttivo può valutare come equivalente allo svolgimento di 10 (dieci) incarichi professionali nell’ultimo anno solare lo svolgimento, nel medesimo periodo, di un numero inferiore di incarichi, purché caratterizzati da particolare complessità, durata, continuità o rilevanza professionale, e purché idonei a dimostrare l’effettivo e continuativo svolgimento di attività nel settore dell’informatica forense. Tale valutazione deve essere motivata nella delibera di ammissione.
Articolo 3. Procedura di Ammissione
3.1. La domanda di ammissione si presenta compilando l’apposito modulo online predisposto dall’Associazione, allegando la documentazione richiesta e un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’Articolo 2 del presente Regolamento.
3.2. Il Direttivo istruisce la domanda, verificandone la completezza e la conformità ai requisiti.
3.3. L’esito della domanda è deliberato dal Direttivo e comunicato all’interessato ai sensi dell’Articolo 4.3 dello Statuto.
Articolo 4. Mantenimento dei Requisiti e Comunicazione Periodica
4.1. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato alla permanenza dei requisiti di cui all’Articolo 2 del presente Regolamento.
4.2. Ai sensi dell’Articolo 5.2 dello Statuto, ogni Socio è tenuto a trasmettere al Direttivo, con cadenza annuale ed entro il termine comunicato, un’autodichiarazione sul mantenimento dei requisiti.
Articolo 5. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti
5.1. Le verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti sono di competenza del Direttivo che può affidarle a un Comitato di Controllo, anche esterno all’associazione, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
5.2. Il Comitato di Controllo (che può essere costituito anche da un’unica persona) esamina la documentazione prodotta dai Soci sottoposti a verifica e trasmette al Direttivo un rapporto motivato per la decisione finale. I componenti del Comitato di Controllo sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione acquisita nello svolgimento dell’incarico e, oltre a non poter svolgere controlli sulla propria posizione, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, rapporto professionale diretto, rapporto familiare o altra situazione idonea a comprometterne l’imparzialità.
5.3. Sulla base del rapporto, nonché di eventuali integrazioni richieste, il Direttivo delibera in ordine al mantenimento della qualifica di Socio, ovvero alla perdita della qualifica di socio in mancanza dei requisiti. Nel caso in cui le verifiche condotte dal Comitato di Controllo evidenzino anomalie rispetto a quanto precedentemente autodichiarato dal Socio, il Direttivo trasmetterà gli atti al Collegio dei Probiviri per quanto di competenza; in mancanza del Collegio dei Probiviri, il procedimento disciplinare è trattato dal Direttivo ai sensi dello Statuto, ferma la possibilità di ricorso all’Assemblea nei casi previsti.
5.4. Le verifiche sono eseguite su tutti i soci almeno una volta ogni triennio. Il Direttivo in carica ha facoltà di svolgere controlli anche negli altri anni del triennio, eventualmente anche a campione.
5.5. Il Socio sottoposto a verifica ha diritto di avvalersi di una deroga non motivata, esercitabile entro il termine previsto per la comunicazione sul possesso dei requisiti, che consente di mantenere l’iscrizione anche in assenza del raggiungimento dei requisiti nel periodo di riferimento.
5.6. La deroga di cui al comma precedente:
5.6.1. permette al Socio fruitore di conservare la pienezza dei diritti e degli obblighi connessi alla qualifica di Socio, ivi inclusi l’elettorato attivo e passivo;
5.6.2. è fruibile al massimo una volta in due trienni consecutivi.
5.7. In mancanza di requisiti e in assenza di deroga, il Direttivo delibera i conseguenti provvedimenti secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo. Qualora la decisione incida sulla qualifica di Socio, prima della sua adozione il Direttivo comunica all’interessato l’esito della verifica, assegnando un termine di 20 (venti) giorni per presentare osservazioni scritte ed eventuale documentazione integrativa e, successivamente alla sua adozione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’adozione.
Articolo 6. Quote Associative
6.1. La quota associativa annuale deve essere versata entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ammontare della quota sociale da parte del Direttivo (ove tale comunicazione intervenga dopo il 31 gennaio). Per i nuovi Soci ammessi nel corso dell’anno, la prima quota deve essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione, pena decadenza dell’ammissione.
6.2. Il mancato versamento della quota entro i termini di cui al comma precedente comporta l’invio di un sollecito formale con assegnazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione.
6.3. Decorso inutilmente tale termine, il Direttivo può deliberare la sospensione dei diritti associativi fino al pagamento, compreso il diritto di voto.
6.4. Qualora la morosità persista oltre il termine fissato da sollecito, comunque entro il 30 giugno, il Direttivo delibera la perdita della qualifica di Socio per morosità, ai sensi dell’art. 4.8 dello Statuto.
6.5. Il Socio decaduto per morosità può presentare una nuova domanda di iscrizione a partire dall’anno solare successivo a quello della decadenza, previa integrale regolarizzazione di eventuali pendenze economiche verso l’Associazione.
Articolo 7. Entrata in Vigore
7.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria dei Soci, salvo diversa deliberazione assembleare.