Statuto

Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense

Articolo 1. Denominazione, durata e sede

1.1. L’Associazione denominata Osservatorio Nazionale per l’Informatica Forense (brevemente ONIF) è costituita in data 23 gennaio 2015 in Roma ed è regolata dal presente Statuto e a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile.

1.2. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

1.3. La sede è situata in Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 Roma. Il Direttivo dell’Associazione (definito nell’articolo 8 del presente Statuto) potrà decidere di trasferire la sede o istituire altre sedi amministrative, operative, filiali, succursali o rappresentanze in Italia o all’estero.

Articolo 2. Scopi

2.1. Le finalità e gli scopi primari dell’Associazione sono:

2.1.1. proporsi come centro di eccellenza e di riferimento nell’ambito della scienza dell’informatica forense, favorendo la convergenza tra la realtà giuridica e quella tecnologica;

2.1.2. lo sviluppo, in forma depositaria e applicativa, della conoscenza delle tematiche relative alla scienza dell’informatica forense e alle discipline ad essa connesse (di provenienza e derivazione), attraverso lo studio, la ricerca, la sperimentazione e l’applicazione delle tecniche e tecnologie afferenti;

2.1.3. la divulgazione della cultura della scienza dell’informatica forense e delle discipline ad essa connesse, in ambiti istituzionali e non, stimolando il confronto e lo scambio di opinioni ed esperienze tra esponenti, referenti e addetti ai lavori;

2.1.4. lo studio, la definizione e la promozione di standard, protocolli, procedure, processi e “best practices” finalizzate alla qualificazione scientifica dell’informatica forense;

2.1.5. la definizione e l’attuazione delle strategie e delle modalità di apertura di un dialogo con le Istituzioni volto al riconoscimento del ruolo, nonché della professionalità, dei rischi correlati e connessi e del trattamento economico di chi esercita, in forma individuale o organizzata, attività di consulenza nel campo dell’informatica forense;

2.1.6. la promozione e lo sviluppo della qualifica, della professionalità e della competenza dei soggetti che svolgono attività di consulenza nel ramo dell’informatica forense, e la coerente valorizzazione economica delle attività stesse;

2.1.7. la promozione di attività di studio e ricerca della corretta applicazione delle tecniche e delle tecnologie connesse all’informatica forense, al fine di supportare e cooperare con le Autorità competenti alla definizione e all’adeguamento di disposti normativi vigenti;

2.1.8. la cooperazione a livello nazionale ed internazionale con tutti i soggetti, pubblici e privati coinvolti e interessati alle tematiche dell’informatica forense nonché lo studio, la valutazione e l’integrazione di esperienze provenienti da paesi diversi;

2.1.9. l’Associazione è aperta solo a coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali;

2.1.10. l’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

2.2. L’Associazione, attraverso il Direttivo e l’Assemblea, definirà un documento aggiornabile contenente gli Strumenti ritenuti utili al raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Articolo 3. Patrimonio ed esercizi sociali

3.1. Per le obbligazioni regolarmente assunte in nome e per conto dell’Associazione dalle persone che la rappresentano, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

3.2. Il fondo comune, inizialmente costituito dai contributi dei soci fondatori, è incrementato o decrementato al termine di ciascun esercizio dall’avanzo o dal disavanzo di ciascuna gestione annuale.

3.3. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

3.3.1. dalle quote associative;

3.3.2. dai contributi straordinari di persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni che intendono riconoscere, supportare o favorire l’attività dell’Associazione;

3.3.3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;

3.3.4. dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

3.3.5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

3.4. L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre dell’anno successivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, predisposti dal Direttivo, verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 4. Soci

4.1. L’Associazione è aperta all’adesione di persone fisiche che operino nell’ambito dell’informatica forense e che intendano concorrere al perseguimento degli scopi sociali.

4.2. È prevista un’unica categoria di Soci. Tutti i Soci hanno pari dignità e godono dei medesimi diritti ed obblighi, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo di cui all’Articolo 5, nonché dalle disposizioni disciplinari di cui all’Articolo 20.

4.3. L’ammissione a Socio è deliberata dal Direttivo su domanda dell’interessato, secondo la procedura e i requisiti stabiliti dal Regolamento attuativo. La delibera di ammissione è comunicata all’interessato.

4.4. I Soci che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione sono riconosciuti quali “Soci Fondatori”. Tale qualifica ha natura meramente ricognitiva e onorifica e non comporta, in alcun caso, attribuzione di privilegi, prerogative, riserve di cariche, diritti di veto o quorum separati.

4.5. La qualità di Socio è personale e intrasmissibile a qualsiasi titolo.

4.6. Il Socio ha diritto di:

4.6.1. partecipare alla vita associativa, alle attività ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione;

4.6.2. accedere agli strumenti di comunicazione ed alle eventuali aree riservate predisposte dall’Associazione;

4.6.3. intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, nei limiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.

4.7. Il Socio ha l’obbligo di osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, di mantenere condotta improntata a correttezza, lealtà e probità, nonché di versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dagli organi competenti, nonché di partecipare ad almeno una Assemblea ordinaria o straordinaria in ogni triennio solare.

4.8. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità, per venir meno dei requisiti nei casi e secondo le procedure di cui all’Articolo 5, ovvero per provvedimento disciplinare adottato ai sensi dell’Articolo 20. L’espulsione per cause che rivelino grave slealtà o dolo, quali la falsità nelle dichiarazioni rese ai fini dell’ammissione o del mantenimento della qualifica, comporta l’impossibilità permanente di presentare una nuova domanda di ammissione, salvo diversa e motivata deliberazione dell’Assemblea.

4.9. L’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti i Soci, di elettività delle cariche associative e di periodicità del rinnovo degli organi.

Articolo 5. Verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti

5.1. I requisiti per l’ammissione e per il mantenimento della qualifica di Socio, le modalità delle verifiche periodiche, i criteri di campionamento, la disciplina delle deroghe, nonché le conseguenze derivanti dal venir meno dei requisiti o dalla morosità, sono disciplinati da apposito Regolamento attuativo predisposto dal Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci. Il Regolamento attuativo costituisce fonte integrativa dello Statuto e vincola tutti i Soci.

5.2. Ciascun Socio è tenuto a comunicare periodicamente il mantenimento dei requisiti mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo, secondo termini e modalità stabiliti dal Regolamento attuativo.

5.3. Secondo le modalità operative disciplinate dal Regolamento attuativo, il Direttivo provvede alle verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti eventualmente avvalendosi anche di un Comitato di controllo nominato allo scopo per supportarlo in tale attività.

Articolo 6. Sostenitori

6.1. L’Associazione prevede la figura dei “Sostenitori”, quali soggetti esterni che condividono le finalità associative e che intendono contribuire alle attività dell’Associazione mediante il versamento di una quota annuale ridotta.

6.2. I Sostenitori possono essere persone fisiche oppure persone giuridiche, enti e associazioni nella persona del legale rappresentante.

6.3. I Sostenitori non acquisiscono la qualifica di Socio e, pertanto, non partecipano alla formazione della volontà assembleare, non esercitano il diritto di voto, non hanno elettorato attivo o passivo e non concorrono ai quorum costitutivi e deliberativi.

6.4. Il Direttivo può deliberare, in favore dei Sostenitori, condizioni agevolate e/o scontistiche per la partecipazione ad attività, eventi, corsi e servizi associativi, secondo criteri oggettivi.

Articolo 7. Organi dell’Associazione

7.1. Sono organi dell’Associazione:

  • – l’Assemblea dei Soci;
  • – il Direttivo;
  • – il Presidente;
  • – il Vicepresidente;
  • – il Segretario;
  • – il Tesoriere;
  • – il Collegio dei Revisori;
  • – il Collegio dei Probiviri.

7.2. Le cariche sociali non vengono retribuite.

7.3. Tali organi possono avvalersi di collaboratori, sia fra i soci sia fra soggetti esterni.

7.4. In occasione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo del Direttivo, e prima di procedere, se del caso, alla nomina del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, l’Assemblea può deliberare, con voto unanime dei presenti, di non procedere alla costituzione di uno o di entrambi i predetti organi per il relativo mandato.

7.5. La facoltà di cui al comma precedente opera esclusivamente qualora i predetti organi non siano già in carica; resta ferma, in tal caso, la cessazione dei Collegi eventualmente esistenti alla naturale scadenza del rispettivo mandato.

7.6. In ogni successivo momento, la costituzione del Collegio dei Revisori e/o del Collegio dei Probiviri può essere deliberata dall’Assemblea straordinaria convocata ai sensi dell’articolo 17.1.

7.7. In caso di mancata costituzione del Collegio dei Probiviri, le funzioni disciplinari sono esercitate dal Direttivo, che delibera nel rispetto del principio del contraddittorio e con obbligo di astensione dei membri in conflitto di interessi. Avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci, che decide in via definitiva. Per l’irrogazione delle sanzioni di sospensione superiore a tre mesi o di espulsione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Direttivo.

7.8. In caso di mancata costituzione del Collegio dei Revisori, le funzioni di controllo sulla gestione economico-finanziaria sono esercitate dall’Assemblea dei Soci, che approva i bilanci sulla base della documentazione predisposta dal Tesoriere e dal Direttivo.

Articolo 8. Il Direttivo

8.1. Il Direttivo è composto da n. 7 (sette) Soci eletti dall’Assemblea tra i Soci in regola con il versamento della quota associativa.

8.2. Il Direttivo dura in carica n. 3 (tre) anni e, in ogni caso, fino all’insediamento del nuovo Direttivo. I membri sono rieleggibili. I membri del Direttivo il cui mandato è scaduto restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fino all’insediamento del nuovo Direttivo.

8.3. Il Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri; le riunioni possono svolgersi anche mediante audio e/o videoconferenza, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti e la regolare partecipazione alle deliberazioni.

8.4. Il Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.5. Il Direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

8.6. Il Direttivo predispone e propone i regolamenti interni e il Regolamento attuativo di cui all’Articolo 5, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria nel rispetto del presente Statuto.

8.7. Il Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione delle materie riservate alla competenza dell’Assemblea dal presente Statuto o dalla legge.

8.8. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri del Direttivo per qualsiasi causa, subentra il primo candidato non eletto per numero di voti; in caso di sua indisponibilità, si procede scorrendo la lista dei non eletti; in caso di esaurimento della lista dei non eletti, si procede mediante cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva di rinnovo delle cariche.

8.9. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri originariamente eletti, l’intero Direttivo si intende decaduto e deve essere convocata senza indugio l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Articolo 9. Elezione del Direttivo

9.1. L’elezione del Direttivo avviene mediante candidature individuali presentate dai Soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di svolgimento dell’Assemblea e in possesso della qualifica di socio da almeno 3 anni.

9.2. Le candidature devono essere presentate entro il termine indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea elettiva e, in ogni caso, non oltre il decimo giorno antecedente la data dell’Assemblea.

9.3. All’inizio dell’Assemblea elettiva è costituito il Seggio elettorale. Il Presidente di Seggio è sorteggiato tra i Soci che abbiano preventivamente manifestato disponibilità secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione. Il Presidente di Seggio non può essere un membro del Collegio dei Probiviri, né uno dei Soci candidati al Direttivo. In assenza di disponibilità, il Presidente di Seggio è nominato dal Presidente dell’Assemblea tra i Soci presenti non candidati. Il Presidente di Seggio designa due scrutatori e un segretario di seggio, tenendo conto delle medesime preclusioni previste per il Presidente di Seggio.

9.4. Ciascun Socio votante può esprimere fino a 7 (sette) preferenze. Sono eletti i 7 (sette) candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

9.5. In caso di parità di voti tra candidati rilevante ai fini dell’individuazione dell’ultimo posto disponibile nel Direttivo, si procede, nella medesima Assemblea, a votazione di ballottaggio limitata ai soli candidati che hanno riportato pari numero di voti. La medesima procedura è applicata, ove necessario, anche per la determinazione dell’ordine dei candidati non eletti ai fini dell’eventuale subentro di cui all’articolo 8. Qualora, all’esito del ballottaggio, permanga la parità, si procede mediante sorteggio a cura del Presidente di Seggio.

9.6. Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto verbale a cura del Seggio elettorale, sottoscritto dal Presidente di Seggio e dal segretario di seggio.

Articolo 10. Il Presidente e il Vicepresidente

10.1. Il Presidente è rappresentante legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede l’Assemblea e il Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni e sovrintende alla gestione dell’Associazione.

10.2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal membro del Direttivo più anziano di carica o, in subordine, di età.

10.3. Il Presidente e il Vicepresidente sono scelti tra i membri del Direttivo e dallo stesso nominati a maggioranza assoluta dei componenti.

10.4. Le cariche di Presidente e Vicepresidente possono essere revocate dal Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, su proposta di almeno un terzo degli stessi. La revoca deve essere motivata da giusta causa, intesa come circostanza che compromette il rapporto fiduciario.

10.5. Il Presidente compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione e gli atti amministrativi che ne derivano, nei limiti dei poteri conferitigli dal Direttivo e dallo Statuto. Può conferire ai Soci procura speciale per la gestione di attività specifiche, previa approvazione del Direttivo.

Articolo 11. Il Segretario

11.1. Il Segretario dell’Associazione tiene il registro dei Soci, registra le presenze alle riunioni, dirama gli avvisi di riunione dell’Associazione, gestisce tutte le questioni amministrative e organizzative dell’Associazione.

11.2. Il Segretario si occupa di verbalizzare le riunioni del Direttivo, mantenendo l’ordine delle sedute e curando la comunicazione anche in forma sintetica a tutti gli Associati.

11.3. Il Segretario è scelto tra i membri del Direttivo e dallo stesso nominato, a maggioranza assoluta dei componenti.

11.4. La carica di Segretario può essere revocata dal Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, su proposta di almeno un terzo degli stessi. La revoca deve essere motivata da giusta causa, intesa come circostanza che compromette il rapporto fiduciario.

Articolo 12. Il Tesoriere

12.1. Il Tesoriere dell’Associazione ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Direttivo.

12.2. Il Tesoriere effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione da sottoporre al Direttivo e alla votazione dell’Assemblea.

12.3. Il Tesoriere è scelto tra i membri del Direttivo e dallo stesso nominato, a maggioranza assoluta dei componenti.

12.4. La carica di Tesoriere può essere revocata dal Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, su proposta di almeno un terzo degli stessi. La revoca deve essere motivata da giusta causa, intesa come circostanza che compromette il rapporto fiduciario.

Articolo 13. L’Assemblea dei Soci

13.1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa alla data in cui è tenuta l’Assemblea.

13.2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza, da un membro del Direttivo designato dai presenti; in mancanza, da un Socio eletto a maggioranza semplice dei presenti.

13.3. Le funzioni di segretario dell’Assemblea sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in caso di impedimento, da persona nominata dal Presidente dell’Assemblea.

13.4. Non sono previste deleghe per partecipare alle assemblee. Non sono previste deleghe per le assemblee elettive o in generale in cui sono previste votazioni.

13.5. Il voto è personale, uguale, unico e indivisibile. Il voto è espresso in forma palese, salvo per le deliberazioni riguardanti persone fisiche. Per l’elezione delle cariche sociali il voto è sempre espresso a scrutinio segreto.

Articolo 14. Convocazione dell’Assemblea

14.1. L’Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo e-mail da inviare a ogni Socio con diritto di partecipazione all’Assemblea, almeno quindici (15) giorni prima della data stabilita per la riunione; in caso d’urgenza, l’assemblea, purché non indetta per l’elezione del Presidente o per modifiche allo Statuto o per lo scioglimento dell’Associazione stessa, può essere convocata a mezzo e-mail almeno dieci (10) giorni prima dalla data fissata per la riunione.

14.2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione viene pubblicato sul sito Internet dell’Associazione.

14.3. L’Assemblea potrà svolgersi anche attraverso canali virtuali – quali a titolo di esempio videoconferenze o altre piattaforme telematiche – purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l’espressione del voto in modo regolare e verificabile.

14.4. L’ordine del giorno è stabilito dal Direttivo; ulteriori argomenti potranno essere inseriti su proposta di almeno cinque (5) Soci, previa richiesta a mezzo e-mail presentata almeno dieci (10) giorni prima della riunione.

14.5. L’Assemblea potrà inoltre essere convocata a richiesta di almeno 1/3 dei membri del Direttivo.

Articolo 15. Riunioni dell’Assemblea

15.1. L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.

15.2. Per la validità delle Assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di più della metà dei Soci in proprio. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Soci.

15.3. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

15.4. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che ne dà lettura nella riunione successiva a quella cui esso si riferisce.

Articolo 16. Assemblea ordinaria

16.1. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno.

16.2. In seduta ordinaria l’Assemblea delibera:

16.2.1. sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;

16.2.2. sulle linee guida relative all’attività dell’associazione e sugli argomenti la cui competenza è demandata per legge o per delibera interna all’Assemblea;

16.2.3. sull’elezione dei membri del Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, se previsto dalla convocazione.

Articolo 17. Assemblea straordinaria

17.1. L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Presidente, di sua iniziativa, o per delibera del Direttivo o su richiesta di almeno 1/4 dei Soci; in caso di Assemblea straordinaria convocata per iniziativa dei Soci, essi debbono far pervenire al Direttivo richiesta scritta firmata con indicazione dell’O.d.G. che non può contenere la voce “Varie ed eventuali”.

17.2. L’Assemblea straordinaria è valida qualora sia presente la maggioranza dei Soci.

17.3. I compiti devoluti all’Assemblea Straordinaria sono:

17.3.1. la modifica dello Statuto;

17.3.2. l’approvazione e adozione di regolamenti attuativi ai sensi dello Statuto;

17.3.3. lo scioglimento dell’Associazione.

17.4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in prima convocazione il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci, e, in seconda convocazione, della metà degli stessi.

Articolo 18. Collegio dei Revisori

18.1. Ove costituito ai sensi dell’articolo 7, il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione dell’Associazione; esso è nominato dall’Assemblea successivamente all’elezione del Direttivo e resta in carica per il medesimo periodo.

18.2. Il Collegio può essere composto da uno o più membri, secondo quanto deliberato dall’Assemblea in sede di nomina.

18.3. Quando è costituito da tre o più membri, il Collegio elegge al proprio interno un Presidente; delibera a maggioranza dei membri effettivi e redige decisioni motivate.

18.4. I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, di redigere una relazione sui bilanci annuali, di accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e di procedere a loro insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 19. Collegio dei Probiviri

19.1. Ove costituito ai sensi dell’articolo 7, il Collegio dei Probiviri è competente in materia disciplinare e per la decisione dei ricorsi nei casi previsti dal presente Statuto; esso è nominato dall’Assemblea successivamente all’elezione del Direttivo, può essere composto da uno o più membri e resta in carica per il medesimo periodo.

19.2. In caso di cessazione dalla carica o di sopravvenuta incompatibilità, subentra il supplente secondo l’ordine di voti riportati; in mancanza, secondo le determinazioni dell’Assemblea.

19.3. Non possono essere eletti Probiviri i componenti del Direttivo e del Collegio dei Revisori, né coloro che intrattengano con l’Associazione rapporti di lavoro o collaborazione retribuita continuativa. È fatto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

19.4. Quando è costituito da tre o più membri, il Collegio elegge al proprio interno un Presidente; delibera a maggioranza dei membri effettivi e redige decisioni motivate.

19.5. Il Collegio è competente:

19.5.1. sui procedimenti disciplinari a carico dei Soci;

19.5.2. sui ricorsi avverso provvedimenti del Direttivo adottati ai sensi dell’Articolo 5 che incidano sulla qualifica di Socio;

19.5.3. sui pareri interpretativi in materia statutaria o regolamentare, ove richiesti dal Direttivo o dall’Assemblea.

Articolo 20. Procedimento disciplinare

20.1. Costituiscono illeciti disciplinari la violazione del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali, nonché ogni condotta, anche extra-associativa, che risulti gravemente incompatibile con le finalità dell’Associazione o ne leda il decoro o il prestigio.

20.2. Le sanzioni disciplinari sono:

20.2.1. richiamo scritto;

20.2.2. censura;

20.2.3. sospensione dai diritti associativi per un periodo determinato;

20.2.4. decadenza da cariche associative;

20.2.5. espulsione.

20.3. Il procedimento è promosso: (i) su istanza motivata del Direttivo; ovvero (ii) su segnalazione motivata di almeno n. 5 (cinque) Soci; ovvero (iii) per iniziativa dell’organo competente ai sensi del presente articolo. L’istanza o segnalazione indica i fatti, le circostanze e, ove disponibili, gli elementi a supporto.

20.4. Ove costituito il Collegio dei Probiviri ai sensi dell’articolo 7, il procedimento disciplinare è di competenza dello stesso. Il Collegio, ricevuti gli atti:

20.4.1. delibera l’apertura del procedimento;

20.4.2. notifica al Socio interessato una contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni per la presentazione di memorie e documenti;

20.4.3. garantisce il contraddittorio: il Socio ha diritto di essere sentito e di farsi assistere da un difensore di fiducia o da un altro Socio;

20.4.4. svolge l’istruttoria ritenuta necessaria, può acquisire documenti e informazioni, convocare le parti e assumere chiarimenti;

20.4.5. conclusa l’istruttoria, decide con provvedimento motivato, graduando la sanzione in relazione alla gravità dei fatti e alle circostanze;

20.4.6. in caso di mancata costituzione del Collegio dei Probiviri, il procedimento disciplinare è di competenza del Direttivo, che opera nel rispetto dei principi di cui al comma precedente. I membri del Direttivo in conflitto di interessi sono tenuti ad astenersi.

20.5. Il provvedimento è comunicato all’interessato ed al Direttivo. Salvo diversa indicazione, la sanzione ha efficacia dalla comunicazione. L’espulsione comporta la perdita della qualifica di Socio.

20.6. Ove il procedimento sia definito dal Collegio dei Probiviri, avverso i provvedimenti che irrogano sospensione superiore a 3 (tre) mesi o espulsione è ammesso ricorso all’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

20.7. Ove il procedimento sia definito dal Direttivo ai sensi del comma 20.4.6, è sempre ammesso ricorso all’Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione; la decisione dell’Assemblea è definitiva in sede associativa.

20.8. Il ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento, salvo diversa decisione dell’Assemblea stessa. La decisione dell’Assemblea è definitiva in sede associativa, ferma restando la tutela giurisdizionale.

Articolo 21. Scioglimento

21.1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso nell’assemblea in cui viene deliberato lo scioglimento.

Articolo 22. Norme di rinvio

22.1. Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Articolo 23. Disposizioni transitorie

23.1. Con l’approvazione del presente Statuto sono abrogate le previgenti categorie associative; dalla medesima data, tutti gli iscritti nelle precedenti categorie sono ricondotti all’unica categoria di Soci di cui all’Articolo 4, con i diritti e gli obblighi ivi previsti.

23.2. Tale riconduzione ha carattere transitorio ed è finalizzata a consentire la partecipazione alla vita associativa nel periodo di prima applicazione del presente Statuto, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee e alle relative deliberazioni.

23.3. Fino al 31 dicembre dell’anno di approvazione del presente Statuto i soggetti già iscritti nelle previgenti categorie possono mantenere la qualifica di Socio subordinatamente al versamento della quota associativa ordinaria.

23.4. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione del presente Statuto, hanno inizio i controlli di permanenza dei Soci in base ai requisiti, ai sensi dell’Articolo 5 e del Regolamento attuativo.

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